Progetto Italia Federale

a cura di Francesco Paolo Forti
Documento di base per lo studio iniziale delle caratteristiche di un sistema federale adatto all'Italia
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 Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 1999
 

Indice del documento.

  • Obiettivo.
  • Analisi del sistema futuro.
  • Organizzazione.
  • Il sistema futuro.
  • Il modello di federalismo.
  • Possibilità realizzative di un modello federale.
  • Competenze Federali. Il modello svizzero.
  • Competenze Provinciali e Comunali. Una proiezione dal modello ticinese.
  • Compiti del Comune.
  • La fiscalità in uno stato federale.
  • Imposte Federali.
  • Imposte Dirette per il governo locale (Provincie/Regioni)
  • La amministrazione tributaria locale.
  • Il riparto delle imposte tra territori diversi.
  • La compensazione finanziaria.
  • Compensazione orizzontale.
  • Compensazione verticale.
  • Il livello istituzionale federale.
  • La ricerca degli equilibri nella disparità.
  • Un Stato Federale deve essere controbilanciato da un esecutivo forte?
  • Riorganizzazione dello stato centrale verso le strutture federali.
  • Arma dei Carabinieri.
  • Polizia di Stato.
  • Guardia di finanza.
  • La transizione dal centralismo al federalismo.
  • L'organizzazione della prima fase.
  • Non solo nuova costituzione e leggi ma anche organizzazione.
  • L'organizzazione della seconda fase.


  • a) Obiettivo.

    Trasformare lo Stato dalla attuale forma centralizzata a quella federale.

    b) Analisi del sistema futuro.

    Per raggiungere tale obiettivo occorre una analisi iniziale che porti alla definizione completa del modello di federalismo che si vuole perseguire.
    In questa fase devono essere scoperti la maggior parte di tutti i risvolti connessi alla struttura federale ed oltre agli obiettivi espliciti devono essere individuati quelli impliciti.

    c) Organizzazione.

    Individuato con chiarezza il modello da raggiungere, occorre definire come raggiungerlo ed organizzarsi di conseguenza.
    Questo documento è un contributo allo sviluppo del punto b)
    Il punto b) viene esposto, in modo sintetico, sulla base dell'esperienza fatta nel Cantone Ticino e di come potrebbe essere adattato alla realtà italiana.
    Il punto c) viene accennato sulla base della esperienza personale nella conduzione di progetti nelle industrie private e nel comparto pubblico sia in Italia che in Svizzera.

    1) Il sistema futuro.
    1.1)Il modello di federalismo.

    Il modello che propongo parte dai livelli più bassi e cioè dal Comune e dal suo livello immediatamente superiore (in Svizzera è il Cantone ed in Italia è, per dimensione territoriale ideale, molto vicino alla Provincia).
    I servizi dello Stato sono erogati ai cittadini da questi due livelli, con la sola eccezione della difesa, della politica estera, di parte della politica dei trasporti e della politica sociale nonché di qualche altra competenza, definita in seguito.
    Quali servizi siano erogati dal Comune e quali dalla Provincia è cosa che non compete allo Stato Federale ma alle Autonomie Locali. Queste, in relazione anche alla conformazione del territorio ed alle proprie tradizioni, stabiliscono autonomamente come erogare i servizi di propria competenza e come gestire quelli di competenza federale. Ogni autonomia stabilisce quale sia il miglior modo di organizzarsi.
    Il federalismo di questo tipo è definibile come "a maglie larghe".
    Compito dello Stato Federale è definire il "livello di servizio" che dovrà essere fornito ai cittadini ed in alcuni casi (come quello tributario) definire delle leggi Federali (quadro) che rappresentino i limiti o l'orientamento entro cui le Provincie ed i Comuni possono operare. In alcuni casi lo stato federale ha competenza su determinati argomenti ma il regolamento di attuazione è affidato alla politica locale.
    La Provincia sarà del tutto autonoma nel definire l'organizzazione politica ed amministrativa propria e dei Comuni.
    La Provincia sarà del tutto autonoma nella gestione economica e finanziaria.
    Opportune leggi Federali e Provinciali definiranno il livello di compensazione economica (orizzontale e verticale) per promuovere la solidarietà tra aree economicamente diverse sia all'interno del territorio provinciale che su tutto il territorio federale.

    Ogni Provincia potrà, anzi dovrà, dotarsi di tutti gli strumenti legislativi consentiti dall'ambito federale, compresa la legge elettorale, per rendere effettiva ed efficace questa autonomia.

    Non vedo quali servizi potrebbero essere erogati dalle Regioni, soprattutto da quelle più grandi.
    Abituato alla dimensione dei Cantoni svizzeri (da 5'000 a 500'000 abitanti) ritengo impraticabile un federalismo basato sulle attuali Regioni (tanto meno dalle "macro regioni" a suo tempo disegnate dal Prof. Miglio).
    Già ritengo difficile per un cittadino di Bormio doversi rivolgere a Sondrio per ottenere un determinato servizio; figuriamoci se è ipotizzabile che debba rivolgersi a Milano od a Mantova. Le Regioni più piccole rappresentano già ora il limite massimo per un efficace governo del territorio. Le Regioni più grandi - penso alla Lombardia - dovranno rivedere la propria estensione territoriale. L'unico livello in cui una Regione di grande estensione ha una qualche validità è quello del governo dell'economia ma ciò è insufficiente per rendere necessario un livello di governo specifico. Ci sono infatti altri strumenti per intraprendere efficaci politiche economiche regionali.

    In questo testo quando mi riferisco alla Provincia intendo non tanto le attuali estensioni territoriali ma un nuovo concetto che vede le Regioni meno popolose e situate in un territorio accidentato confermate come tali e le Provincie più popolose ed in territorio pianeggiante assumere il livello regionale. A mio modo di vedere appare chiaro che comunque un federalismo "a quattro" sia impensabile ed inattuabile. A seconda delle esigenze locali, si dovrà trovare un unico livello intermedio tra governo federale e comunale.

    E' impensabile inoltre dividere il territorio in macro-regioni solo perché culturalmente affini. Se la Svizzera di 700 anni fa si fosse organizzata in macro-regioni di cultura tedesca, francofona ed italiana sicuramente sarebbe sparita in breve tempo. Uguale risultato se, dopo la Riforma, si fosse poi divisa in regioni cattoliche e protestanti. Ancora oggi alcuni Cantoni, ad esempio Friburgo e Berna, sono bilingui e la loro popolazione è egualmente divisa tra cattolici e protestanti.
    Le differenze culturali non possono e non devono essere motivo di divisione territoriale.

    Per poter gestire questa autonomia di gestione del territorio, della economia e di tutti quei servizi erogati al cittadino, ogni Provincia/Regione deve essere dotata dei tre poteri: Esecutivo, Legislativo e Giudiziario. E' lo stesso concetto di stato moderno ad esigere questo passo. Se l'ambito federale è ristretto alla politica estera, alla difesa ed a poche altre competenze ben definite, allora l'ambito locale deve forzatamente poter gestire tutti gli altri servizi come se fosse uno stato centrale e deve quindi disporre degli strumenti di governo tipici dello Stato.

    Lo strumento tipico con cui i cittadini definiscono il patto sociale che li lega tra loro è la Costituzione. In questo testo vengono definiti i tre poteri, la loro organizzazione, elezione, le loro competenze ed i vincoli imposti loro dalla legislazione federale. Nella Costituzione è scritta la struttura stessa dello Stato e la Provincia assume implicitamente ed esplicitamente tale livello. Ulteriori leggi definiscono le rispettive competenze tra Provincia e Comuni e definiscono, ad esempio ulteriori suddivisioni organizzative del territorio (distretti) o raggruppamenti di Comuni per esigenze specifiche (consorzi).

    Il Canton Ticino, la cui esatta dicitura suona come "Repubblica e Cantone del Ticino" ha una propria Costituzione, diversa da quella di altri Cantoni. Esiste ovviamente una Costituzione Federale che, come vedremo in seguito, disegna con precisione le relative competenze tra Cantoni e Confederazione medesima.

    Il fatto di avere il potere esecutivo implica ovviamente che ogni Provincia/Regione gestirà in proprio i ministeri di cui ha la competenza senza alcuna interferenza da parte della autorità federale.

    Denominazione, organizzazione ed accorpamento di tali ministeri spettano alla autonomia del governo locale.

    I ministri economici delle varie Provincie di una determinata area geografica possono riunirsi tra loro per concordare politiche economiche comuni e così può essere fatto per tutti gli altri ministeri.
    In questo ambito si possono concordare politiche economiche a livello regionale, macro-regionale od anche transfrontaliero.
    In uno stato federale deve però essere vietato che più Provincie/Regioni si coalizzino tra di loro e realizzino concentrazioni egemoniche.

    La gestione del potere giudiziario deve conciliare la visione unitaria dello stato federale con la necessità di gestire localmente e più efficacemente la macchina della giustizia.
    Il punto di incontro può essere trovato con i Codici Civile e Penale unici su tutto il territorio federale ma lasciando alle Provincie/Regioni la autonomia relativa ai Codici di Procedura Civile e Penale.
    La necessità di un coordinamento nella lotta alla criminalità organizzata richiede che questa materia rimanga comunque di competenza federale e sia quindi sottratta alla gestione locale.
    In Svizzera non esiste, differentemente dagli USA, una polizia federale. Una simile impostazione è impensabile in Italia. Esiste tuttavia un Tribunale Federale a cui ci si rivolge per questioni di diritto e non di merito. In una struttura federale tale organismo è da istituire.

    Sempre di competenza federale rimane la materia pensionistica e quella sanitaria tramite leggi federali che disegnano con precisione i connotati della prestazione da offrire ai cittadini. La gestione e l'attuazione di queste materie sono poi demandati al livello locale che provvederà con leggi attuative. Altre competenze federali sono quelle sui trasporti (autostrade e ferrovie non locali), sugli stranieri (in collaborazione con le autorità locali) e sull'approvigionamento energetico oltre, come già accennato quelle sulla politica estera e della difesa.

    1.2)Possibilità realizzative di un modello federale.

    Prima di soffermarmi su alcuni dettagli desidero fare il punto su quanto detto precedentemente.
    Chi legge queste note potrà, ora, essere di varie opinioni: A chi si identifica con i primi due gruppi per ora non ho nulla da aggiungere salvo il fatto che con gli approfondimenti si vedranno meglio molti aspetti. Spesso più si approfondisce, più nascono le distinzioni di opinioni, salvo poi trovare sul finale punti di incontro definitivi.

    A chi pensa di identificarsi con il terzo gruppo, faccio notare che un modello come quello proposto esiste ed è funzionante nel Canton Ticino, area geografica di cultura italiana inserita in uno stato federale. Se questo modello è già stato realizzato, ciò è sicuramente un punto a favore della sua realizzabilità.
    La realizzabilità di una transizione da uno stato centrale ad uno federale è invece altra cosa ed implica soprattutto:

    Su questi punti è lecito intellettualmente essere scettici e/o dubbiosi.
    Per quanto riguarda il primo punto, la volontà politica è determinante e senza questa non esiste progetto (in genere, tanto meno una riorganizzazione federalista) che possa andare in porto. Inutile iniziare o proseguire se la volontà manca. Osservando l'Italia dall'estero traspare una volontà abbastanza comune di federalismo. Volontà che è già più di un semplice desiderio ma che non si è ancora concretizzata, mi sembra, in obiettivi chiari e definiti. Si sente parlare di federalismo fiscale, di federalismo solidale, di "più ampie autonomie regionali", di autonomia, di indipendenza ed addirittura di secessione. Molti lanciano il loro messaggio abusando spesso del termine federalismo ma a chi, come me, vive da anni in un paese federale sembra che pochi in Italia ne conoscano il reale significato.

    Sugli altri tre punti, occorrerà concentrare gli sforzi di tutti. Impossibile rinunciare alla idea di essere capaci di portare avanti un simile progetto. Importante è accettare le conoscenze e le competenze che a livello europeo possono venire concretamente in aiuto. Sul cambiamento di mentalità invece nessuno può aiutarci per cui ritengo che il federalismo dovrà essere realizzato gradualmente per aree geografiche. Le Provincie, mano a mano che si saranno organizzate, adotteranno il sistema federale e questo potrà vedere alcune zone pronte dopo pochi anni ed alte pronte solo molti anni dopo. Ciò implica alcuni problemi organizzativi per lo Stato Federale di non poco conto, dovendo contemporaneamente gestire due sistemi, quello nascente e quello in via di estinzione. La soluzione organizzativa di tali problemi dovrà essere impostata fin dall'inizio.

    Non ritengo invece attuabile una gradualità nella distribuzione dei servizi dal centro alla periferia.
    Non penso realizzabile un federalismo graduale nel tempo per argomenti (prima alcune competenze e dopo alcuni anni altre) in quanto questo si risolverebbe in un processo troppo lungo nel tempo ed in una fase riorganizzativa continua, logorante e costosa sia per lo Stato che per le Autonomie Locali.

    A chi invece già da queste poche pagine non condivida il modello federale proposto, chiedo di proseguire nella lettura con un atto di fiducia. Penso che chiunque, di cultura italiana, vivesse alcuni anni all'estero in un paese federale, non potrebbe non apprezzare il modello di organizzazione federale proposto. Non potendo invitare i contrari a passare i prossimi anni all'estero, chiedo loro di provare a sforzarsi di immaginare un sistema diverso di organizzazione dello stato che veda, sulla base di regole semplici, le autonomie locali governarsi da sole e riunirsi assieme per risolvere i problemi di ordine superiore.

    1.3) Competenze Federali. Il modello svizzero.

    Le competenze federali qui elencate sono state estratte direttamente dal testo costituzionale federale.
    Questo perchè la Confederazione ha competenza solo su materie esplicitamente menzionate nel testo costituzionale.
    Ciò che non è menzionato è forzatamente di competenza cantonale e/o comunale.
    Il tutto è il risultato di anni di paziente ricerca di costanti equilibri tra Confederazione e Cantoni, Città e Campagna, pianure e zone alpine, aree agricole ed industrializzate.
    Il federalismo risultante da questa continua volontà di eliminare disparità - ed evitare che nuove potessero sorgere pur salvaguardando le diversità - è direttamente connesso al successo del modello economico elvetico.
    Il testo in vigore è del 1874 e nel corso di questi 122 anni ci sono state 132 revisioni parziali, accettate mediante una consultazione popolare con maggioranza doppia, Popolo e Cantoni. Nello stesso periodo un numero leggermente superiore di modifiche è stato invece bocciato dal Popolo e dai Cantoni.
    Nella tabella di seguito riportata dove si legge "Competenza" nella colonna "Azione" si intende una competenza esclusiva a legiferare. Nulla toglie che la gestione amministrativa della materia in questione sia affidata ai Cantoni e che questi, se lo ritengono opportuno, la affidino a loro volta ai Comuni o trattino assieme la materia. In questo campo lo Stato Federale si comporta in modo simile ad uno stato centralista con un ampio decentramento amministrativo. Bisogna tener conto che i Cantoni hanno tuttavia ampia autonomia amministrativa e che possono liberamente scegliere come gestire la materia in questione. Nei casi in cui invece nel testo costituzionale si legge che la competenza di una data materia è esercitata assieme alle autorità cantonali, il testo specifica nel dettaglio i limiti delle reciproche competenze.
    Dove il testo costituzionale parla di "diritto di legiferare", "facoltà di emettere disposizioni, emanare prescrizioni od altro" si intende che uguale diritto è dato ai Cantoni e, se consentito, ai Comuni. Il diritto federale è comunque superiore e regola le eventuali contraddizioni tra la legislazione federale e quella cantonale. Il federalismo è massimo in queste materie.
    Il testo recita "I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione". Siamo ben oltre ad un semplice decentramento amministrativo.
    Spesso, nel campo del "diritto di legiferare" il testo costituzionale ancora nel proprio testo i principi base della materia in questione in modo che i successivi testi di legge - federali o cantonali che siano - non possano discostarsi da queste linee guida.

    Da questa visione riassuntiva può trasparire un modello in cui le funzioni federali siano predominanti e quelle cantonali siano subordinate (nel senso di "quanto non stabilito dalla confederazione"). In realtà l'attuale testo costituzionale è la fotografia finale di un processo graduale nel tempo (700 anni) di continue attribuzioni al livello federale di competenze nuove (Nucleare, Ingegneria genetica) e vecchie (Legislazione sul commercio, Legislazione sociale etc.).
    Il risultato attuale è un testo costituzionale sicuramente appesantito (e soggetto in questi anni ad una nuova revisione generale) ma che ben raffigura gli equilibri nelle competenze tra tutti i livelli di governo della cosa pubblica. La chiave di decisione principale è di non attribuire ad un livello superiore quelle competenze che possono ben essere esercitate in modo decentrato. Se quindi ora varie competenze sono attribuite al livello federale significa che Popolo e Cantoni si sono convinti col tempo che questa era la soluzione migliore.

    Tutte le competenze federali sono raggruppate, a livello di potere esecutivo, in 7 ministeri.

    L'elenco che segue non deve essere inteso come una proposta operativa ma piuttosto un esempio di come, in modo ragionevole, si possano attribuire competenze al livello federale.
    Azione materia  Chi
    Adotta misure intese a promuovere Edilizia sovvenzionata Conf
    Autorizza Armi munizioni esplosivi (Fabbr e Comm) Conf
    Competenza Approvvigionamento energetico Conf + Cant
    Competenza Diritto Civile e materie connesse Conf
    Competenza Diritto Penale e materie connesse Conf
    Competenza Dogane e dazi Conf
    Competenza Estradizione tra cantoni Conf
    Competenza Legge assicurazione infortuni Conf
    Competenza Legislazione sugli oleodotti Conf
    Competenza Legislazione sulla energia nucleare Conf
    Competenza Legislazione sulla navigazione Conf
    Competenza Legislazione sulla radiotelevisione Conf
    Competenza Legislazione sulle ferrovie Conf
    Competenza Militare Conf
    Competenza Navigazione aerea Conf
    Competenza Pesi e misure Conf
    Competenza Poste e telecomunicazioni Conf
    Competenza Procedura Civile ed amministrazione giust. Cantoni
    Competenza Procedura Penale ed amministrazione giust. Cantoni
    Competenza Protezione degli animali Conf
    Competenza Rapporti economici internazionali Conf + Cant
    Competenza Strade nazionali ed autostrade Conf
    Competenza Libertà di commercio Conf + Cant
    Diritto di emanare disposizioni Banche Conf
    Diritto di emanare disposizioni Legislazione sul lavoro (alcuni aspetti) Conf
    Diritto di legiferare Commercio derrate alimentari Conf
    Diritto di legiferare Dimora degli stranieri Conf
    Diritto esclusivo Biglietti di banca Conf
    Diritto esclusivo Monete e Conio Conf
    Disciplina Legislazione ass. disoccupazione Conf
    Emana prescrizioni Abusi in materia di armi Conf
    Facoltà di emanare disposizioni Esercizio caccia e pesca  Conf
    Facoltà di emanare disposizioni Legislazione sugli alcolici  Conf
    Facoltà di emanare disposizioni Promozione cinematografica  Conf
    Facoltà di emanare disposizioni  Protezione dall'inquinamento  Conf
    Facoltà di emanare disposizioni Sorveglianza dei prezzi Conf
    Facoltà di emanare disposizioni Trasporto e distribuzione di energia Conf
    Facoltà di emanare prescrizioni Abusi della ingegneria genetica Conf
    Facoltà di emanare prescrizioni Sport e ginnastica Conf
    Facoltà di legiferare Protezione fauna e flora Conf
    Prende i provvedimenti per realizzare Assicurazione maternità Conf
    Prende i provvedimenti per realizzare  Legislazione previdenziale Conf
    Prende i provvedimenti per realizzare Previdenza professionale Conf
    Promuove Perequazione finanziaria fra i Cantoni Conf
    Promuove Ricerca scientifica Conf
    Può riscuotere imposte Lista di imposte ammesse Conf
    Regola Acquisto e perdita della Cittadinanza Conf
    Si adopera per armonizzare Imposte dirette Federali Cantonali e Comunali Conf + Cant
    Stabilisce principi Economia idrica Conf
    Sussidia gli sforzi tesi a Protezione della natura Conf
    Sussidia le spese cantonali Borse di studio ed istruzione Conf
    Vigilanza Pulizia opere idrauliche e foreste Conf

    1.4) Competenze Provinciali e Comunali. Una proiezione dal modello ticinese.

    Di seguito elenco le competenze di massima che nel sistema proposto sono affidate alla Provincia (P) od al Comune (C). Le competenze anche federali (riconosciute come tali nel testo cantonale) sono indicate con (F).
    Queste competenze risultano da un elenco schematico delle leggi attualmente in vigore nel Canton Ticino.
    L'elenco è solamente propositivo. Nel sistema definitivo ogni Provincia/Regione ridiscuterà con i Comuni del suo territorio la ripartizione effettiva delle competenze e si provvederà con l'impianto legislativo conseguente. Nei territori montani o impervi, ad esempio, il numero di servizi resi direttamente dai Comuni tende a salire e contemporaneamente deve aumentare la semplicità dell'impianto legislativo ed organizzativo. A parziale testimonianza del livello di semplicità delle regole presenti nel Canton Ticino si ricorda che per ogni punto indicato sono presenti alcune leggi (solitamente accompagnate dal loro regolamento di attuazione) e che il tutto occupa circa 4'000 pagine. L'intera raccolta è disponibile su CD ROM, ovviamente in italiano, sotto forma ipertestuale.
    Nel Canton Ticino sono attualmente in vigore 650 leggi cantonali e 220 leggi federali.
    Una elencazione dei titoli delle legig federali e cantonali ticinesi è reperibile nell'indice della legislazione.
    Questi dati sono immediatamente confrontabili con l'incredibile dato delle 150'000 leggi italiane. Ogni legge è poi di semplice lettura ed attuazione.
    A paragone della sola raccolta delle leggi tributarie italiane, la cui pubblicazione IPSOA mi ricordo che occupava nell'84 raccoglitori a fogli mobili per alcuni metri lineari, la corrispondente raccolta della legge tributaria ticinese è disponibile in un raccoglitore di un paio di pollici di spessore. La sua semplicità non deve far pensare che non sia adeguata ad un comprensorio finanziariamente evoluto come la piazza finanziaria luganese. La sua semplicità non è a scapito del rigore e della completezza ma la rende semplicemente utilizzabile da tutti, amministratori pubblici e cittadini. L'argomento fiscale viene comunque approfondito più in seguito.

    Per un caso pratico di distribuzione di competenze, vedere i documenti:

    Norme generali

    1.4.1 Costituzione (P)
    1.4.2 Cittadinanza, domicilio, dimora e circolazione delle persone (P,C)
    1.4.3 Diritti Politici (P)
    1.4.4 Ordine pubblico (P,C)
    1.4.5 Protezione Civile (P,C)
    1.4.6 Diritto alla riservatezza e di stampa (P)

    Organizzazione della Provincia

    1.4.7 Organizzazione del Comune (P)
    1.4.8 Potere Legislativo ed Esecutivo (P)
    1.4.9 Amministrazione Provinciale (P)
    1.4.10 Suddivisione in Dipartimenti (Ministeri) (P)
    1.4.11 Ordinamento del personale dello stato (P)

    Organizzazione Giudiziaria

    1.4.12 Organizzazione e competenze delle varie Camere (P)
    1.4.13 Legge sulla avvocatura e sul notariato (P)
    1.4.14 Codice di Procedura Civile e Penale (P)
    1.4.15 Procedure di ricorso. (P)
    1.4.16 Regolamento per Esecuzioni e Fallimenti. (P)

    Norme del diritto Civile e Penale.

    1.4.17 Leggi di applicazione delle norme federali. (P)

    Istruzione, Cultura e tempo libero.

    1.4.18 Leggi sulla scuola (Materna, Elementare, Medie e Medie Superiori).
    1.4.19 Borse di studio, Riconoscimento titoli. (P)
    1.4.20 Formazione professionale. (P)
    1.4.21 Università e ricerca (P,F)
    1.4.22 Sport, tempo libero , arte e cultura (P)

    Sanità ed assistenza sanitaria ed intervento sociale.

    1.4.23 Sanità. (P,F)
    1.4.24 Professioni sanitarie (P)
    1.4.25 Politica Sanitaria (P)
    1.4.26 Intervento sociale, Famiglia ed Infanzia (P,C)
    1.4.27 Tossicomanie (P)
    1.4.28 Sostegno alla occupazione ed ai disoccupati. (P)
    1.4.29 Sostegno alla abitazione (P,C)
    1.4.30 Assistenza Sociale (P,C)

    Edilizia, Opere Pubbliche Trasporti e Turismo.

    1.4.31 Pianificazione del territorio (P,C)
    1.4.32 Appalti, Legge edilizia, Opere Pubbliche, Espropriazioni (P,C)
    1.4.33 Norme di applicazione delle leggi federali sui Trasporti. (P)

    Economia Rurale

    1.4.34 Agricoltura. (P)
    1.4.35 Produzione vegetale ed animale (P)
    1.4.36 Economia Forestale (P)
    1.4.37 Caccia e Pesca (P)

    Ambiente.

    1.4.38 Protezione acque. (P)
    1.4.39 Catasto ed utilizzazione acque. (P,C)
    1.4.40 Energia, miniere, protezione da incendi. (P)
    1.4.41 Bellezze naturali e monumenti storici. (P)
    1.4.42 Pubblico demanio. (P)

    Lavoro e Finanze.

    1.4.43 Diritto del Lavoro (P)
    1.4.44 Contratti provinciali e conciliazione. (P)
    1.4.45 Tributi pubblici. (F,P,C)
    1.4.46 Stima dei valori immobiliari. (P)

    Commercio ed Industria.

    1.4.47 Regolamenti di attuazione di leggi federali. (P)
    1.4.48 Leggi sul Commercio (P)
    1.4.49 Banche e Casse di Risparmio. (P)
    1.4.50 Promuovimento economico. (P)

    Compiti del Comune.

    Nel modello ticinese "il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone".
    La formula dice poco sui reali compiti ma a titolo di esempio vale la pena considerare che le imposte comunali, a copertura dei servizi e degli investimenti, rappresentano mediamente un importo pari all'80% delle imposte Cantonali e che le due imposte assieme rappresentano il 90% dell'importo totalmente pagato da un contribuente medio in imposte dirette.
    In altri Cantoni (ma non tutti) l'autonomia comunale è più ampia e permette ad esempio ad un Comune che lo volesse, di dotarsi di una propria Legge Tributaria. L'autonomia comunale è in questi casi a discapito di quella cantonale, mai del livello federale.
    Dettagli sui compiti del Comune su Federalismo e Comuni

    1.5) La fiscalità in uno stato federale.

    L'argomento viene approfondito nel documenti: