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II) FEDERALISMO TERRITORIALE:
3 macro-regioni:
Padania, Etruria, Partenopea
Capitale FEDERALE:
Roma
Capitali REGIONALI:
Milano
Roma
Napoli
III) Ogni macro-regione avrà pieni poteri legislativi,
esecutivi e giudiziari.
Ogni macro-regione sarà indipendente dalle altre per sua natura
e caratteristiche, come indipendenti saranno i loro rispettivi Parlamenti.
Le autonomie di ogni macro-regione saranno inviolabili; tuttavia, le
decisioni di importante rilevanza saranno promosse, discusse ed effettuate
dal PARLAMENTO FEDERALE e non da quello regionale.
Da Roma, infatti, partiranno le direttive federali; riguardano, soprattutto,
la materia costituzionale, economica, finanziaria e militare.Esse saranno
immutabili o inderogabili.
Ogni Parlamento Regionale dovrà attuarle senza cambiarne natura
o modalità d’esecuzione.
IV) MODIFICA DELLA COSTITUZIONE
nei suoi primi 14 articoli; ogni macro-regione avrà un proprio
Statuto che ne delimiterà i 3 poteri principali.
Nella Costituzione Federale saranno sanciti i principi fondamentali; saranno immodificabili.
V) Abolizione totale della legge che sancisce l’esilio per gli eredi maschi di casa Savoia
VI) RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SENATORI E DEI DEPUTATI:
massimo totale da raggiungere 600 membri, sino a giungere ad un Parlamento
Federale monocamerale.
I Parlamenti Regionali saranno sempre composti dalla Camera della Padania,
Etruria, Partenopea ( 400 deputati regionali) e dal Senato della Padania,
Etruria, Partenopea ( 200 senatori regionali).
VII) RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARTITI NAZIONALI, fino a giungere ad un netto bipolarismo a cui aggiungere un forte “centro“ ; percentuale minima da raggiungere 10%
VIII) RIDUZIONE TASSE, fino al raggiungimento di sole tasse essenziali e immodificabili
IX ) ABOLIZIONE TOTALE ED IMMEDIATA DEL SERVIZIO
DI LEVA. L’ Esercito Federale dovrà essere formato da reclute volontarie,
persone esperte, qualificate.Nominalmente il Presidente della Repubblica
è a capo delle forze armate ma, ogni atto militare di attacco o
di difesa ( se necessario) verrà discusso dai rami del Parlamento
Federale.
La decisione definitiva verrà presa dalla collaborazione tra
Parlamento Federale, Gran Consiglio della Repubblica ( Consiglio dei Ministri)
e dal Presidente della Repubblica.
X ) GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE : sarà la nuova nomenclatura per definire il precedente Consiglio dei Ministri ( continua al punto XII) .
XI) POTERE LEGISLATIVO: Parlamento Federale e rami dei Parlamenti
Regionali;
POTERE ESECUTIVO: Capo del Governo Federale e Gran Consiglio della
Repubblica;
POTERE GIUDIZIARIO: Corte Suprema della Repubblica (attuale Magistratura)
e Alta Corte Marziale della Repubblica ( per i più gravi reati).
XII) Il GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE è
formato dal Capo del Governo Federale, dai suoi Ministri e dai 3 Presidenti
Regionali (uno per ciascuna macro-regione). Il Gran Consiglio può
promuovere leggi ordinarie. Per nuovi decreti o leggi concernenti atti
ministeriali, può promuoverli e promulgarli solo dopo una corretta
e verificata votazione dell’intero organo.
Al Capo del Governo Federale, pieni poteri esecutivi.
In casi di mancata o errata esecuzione, di alto tradimento alla Patria
o alla Costituzione o frode, può essere messo sotto accusa da qualsiasi
organo costituzionale.
Il Capo del Governo non dovrà rispondere del suo operato davanti
a nessun organo costituzionale, solo il Gran Consiglio e il Parlamento
Federale possono giudicarlo.
TAVOLA DELLE ISTITUZIONI
a) CAPO DEL GOVERNO FEDERALE: eletto direttamente ogni 4 anni, cittadino
italiano a tutti gli effetti senza limiti di età, rieletto anche
per più mandati;
b) 2 VICE PRESIDENTI: eletti insieme al Capo del Governo, presiedono uno la Camera Federale e l’altro il Senato Federale;
c) GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA: i suoi membri dipendono
direttamente dal Capo del Governo. Sono i responsabili dei diversi Dipartimenti
( Ministeri)
CAMERA FEDERALE: composta da 300 membri eletti in collegi maggioritari.Il rappresentante senza limiti di età, italiano, in carica 3 anni; la Camera si rinnova ogni 3 anni ed è organizzata in Commissioni dal numero definito.
SENATO FEDERALE: ( cfr caratteristiche e suddivisioni della Camera Federale)
Ogni macro-regione avrà il proprio Parlamento suddiviso ed istituito
con le stesse modalità del Parlamento Federale.
Il Sistema Giudiziario Federale è costituito da 2 sottoinsiemi
con proprie funzioni, attribuzioni ed istituzioni: Federale e Statale.
TRIBUNALI DISTRETTUALI: 1 per ogni macro-regione, hanno la funzione
di I grado del Sistema Federale.
Eliminazione di una speciale carriera per giudici: tutti coloro che hanno pratica di legge, possono avere i requisiti per divenire giudici. Essi possono essere nominati sia dall’Esecutivo o dai cittadini.
50% dei giudici del Sistema Federale principale ( Corte Suprema Federale e Alta Corte Marziale) nominati dal Gran Consiglio e dal suo Presidente; 50% dal Parlamento Federale.
50% dei giudici del Sistema Statale nominati dai Parlamenti Regionali, 50% dai cittadini.