Progetto Italia Federale

Approfondimenti
a cura di Francesco Paolo Forti
Statuti regionali:
Abruzzo
(Avv. Marcello Russo)
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 Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2001
 


 


Lo statuto della Regione Abruzzo nel contesto del sistema federale previsto nella normativa costituzionale


  • La proposta della "Commissione dei 24".
        1. È decorso oltre un anno dall'elezione dei "nuovi" Consigli Regionali e si approssimano al traguardo i "nuovi" Statuti.

          Secondo notizie di Stampa fra le prime "bozze" di Statuto elaborate, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio, è quella della Regione Abruzzo, completata il 4.8.2001.

          Essa è stata elaborata da una Commissione speciale istituita il 27.6.2000, composta di 24 Consiglieri di cui 5 appartenenti al gruppo Democratici di Sinistra, 3 al gruppo Forza Italia, 1 al gruppo UDEUR, 1 al gruppo Socialisti Democratici Italiani, 1 al gruppo Misto, 1 al gruppo Patto per l'Abruzzo, 2 al gruppo CCD, 1 al gruppo Democrazia Europea, 1 al gruppo CDU, 2 al gruppo Alleanza Nazionale, 2 al gruppo P.P.I., 1 al gruppo I Democratici, 1 al gruppo Comunisti Italiani, 1 al gruppo Rifondazione Comunista e 1 al gruppo Partito Democratico Cristiano. Il dato è interessante per individuare lo stato della "via regionale al bipolarismo" e per riflettere sulla via statutaria al suo compimento. A questo proposito si può rilevare che la bozza di Statuto prevede (art. 17) che per costituire un gruppo occorrono almeno due Consiglieri e ne basta uno in determinati casi.

          Ciò pone una serie di problemi in ordine al modello istituzionale e funzionale che si vuole realizzare.
           

        2. La normativa costituzionale recentemente approvata dal Parlamento.

        3.  

           

          Per una prima riflessione sullo Statuto regionale che si propone occorre partire dal richiamo alle innovazioni introdotte al dettato costituzionale.

          La legge costituzionale 22.11.1999 n. 1 ha dettato nuove disposizioni sull'elezione del Presidente della Giunta e sull'autonomia statutaria delle Regioni.

          L'art. 2 ha modificato l'art. 122 della Costituzione, stabilendo, fra l'altro quanto segue:<< Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. .......omissis..... I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

          Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.>>

          L'art. 3 ha modificato l'art. 123 della Costituzione, stabilendo fondamentalmente quanto segue:<< Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.>>

          L'art. 4 ha fissato i casi di scioglimento del Consiglio e di rimozione del Presidente della Giunta da parte del Presidente della Repubblica nonché il caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta da parte del Consiglio.

          L'ultimo comma di tale articolo fissa il seguente principio: << L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.>>

          L'art.5 detta disposizioni transitorie fino all'entrata dei nuovi Statuti e delle leggi elettorali.

          In base a queste disposizioni si è proceduto all'ultima consultazione elettorale.

          Resta affidata all'autonomia delle singole Regioni (art.2) la scelta, per il futuro, del sistema elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

          La legge costituzionale, approvata in seconda votazione dal Senato a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi di ciascuna Camera ( G.U. 12.3.2001 n. 53), ha introdotto nuove modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione sostituendo o integrando gli artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127, 132. Essa ha stabilito, fra l'altro, alcuni principi che sembra opportuno richiamare, ricordando tuttavia che, essendo sottoposta a referendum, la legge non è stata ancora promulgata a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 138 della Costituzione:
           

          1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (è superato il principio per cui le Regioni emanano norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).
          2. Lo Stato ha competenza di legislazione "esclusiva" solo in determinate materie. In altre la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è "concorrente". Per tutto il resto la potestà legislativa, "generale", compete alle Regioni.
          3. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
          4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    Avv. Marcello Russo
    1 - Per un federalismo non solo a parole, Maurizio Mattini, sul sito Progetto Italia Federale, approfondimenti, a cura di Francesco Paolo Forti, 24.3.2001;

    - Federalismo tra sussidiarietà e devolution, Marco Boccaccio, ibid. Maggio 2001;

    - Stato Politico, Stato Amministrativo, Federalismo, Giovanni Cominelli, ibid Luglio 2001;

    - Federalismo: una vera speranza o una possibile realtà? Augusto Giustini su La Civiltà Tecnologica sett. 1999.

    2 - Corte Cost. 20.3.1985 n. 62; Corte Cost. 22.10.1999 n. 392

    3 - Corte Cost. 18.1.1999 n. 18

    4 - MIELE, G., La potestà regolamentare delle Regioni; in Riv. trim. dir. pubbl., 1958;

    - BERTI G., Il regolamento come atto normativo regionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973;

    - CATELANI A., I regolamenti amministrativi delle regioni, in Foro Amm., 1983;

    - MALO M., L'esercizio dei poteri regolamentari negli ordinamenti regionali: riflessioni sulla più recente giurisprudenza costituzionale, in Le Reg., 1991;

    - GEROLA L., Considerazioni sul rapporto tra leggi e regolamenti regionali, in Le Reg., 1983;

    - PUBUSA A., Considerazioni sulla potestà regolamentare regionale, in Le Reg. 1989